Il Decreto “Rilancio” è stato pubblicato

Ma non è ancora legge.

Il DL “Rilancio”, presentato mercoledì 13 dal Presidente del Consiglio e dai Ministri dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Cosa succede ora?

Innanzitutto deve essere convertito in legge.

«Il Decreto Legge (d.l.), art.77 della Costituzione, è un atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.» [fonte: sito Presidenza del Consiglio dei Ministri – pagina glossario].

Il decreto legge deve essere quindi approvato entro 60 giorni da Camera e da Senato che possono però apportare emendamenti. Essenziale che i due rami del Parlamento approvino in versione definitiva l’identico provvedimento, altrimenti il DL perde efficacia sin dall'inizio.

Il DL “Rilancio” dovrà essere conseguentemente convertito in Legge entro il 18 luglio 2020.

Il DL entra comunque subito in vigore ma non è ancora applicabile poiché mancano i Decreti applicativi del MISE e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (entrambi previsti entro 30 giorni dalla pubblicazione del DL, cioè il 18 giugno).

Cosa contiene il DL “Rilancio” pubblicato in Gazzetta Ufficiale?

SUPERECOBONUS (110%)

Per accedere al superecobonus è necessario attendere i Decreti attuativi e le necessarie procedure dell’Agenzia delle Entrate.

La sostituzione di serramenti, al momento, può rientrare nel superecobonus se abbinata agli interventi sotto descritti che sono agevolabili al 110%:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
    – limite di spesa 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione
    – limite di spesa 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione
    – limite di spesa 30.000 euro

Il superecobonus è detraibile in 5 anni.

Limiti per l’accesso alle detrazioni 110%:

L’intervento deve:

  • comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (APE)
  • essere asseverato da un tecnico abilitato – asseverazione tecnica e di congruità delle spese
  • prevedere l’utilizzo di materiali e componenti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
  • essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale
  • riguardare immobili di proprietà di persone fisiche, Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili, cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Ma se devo solo sostituire i serramenti?

ECOBONUS (50%)

Gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni sono oggi in ecobonus, detraibili al 50% in 10 anni.

L’ecobonus si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES.

Sono previsti dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica.

Questo in sintesi quanto prevedono le leggi in vigore (ecobonus) e il DL “Rilancio” (superecobonus).

Vi informiamo inoltre che nei prossimi giorni Unicmi, la nostra Associazione di Categoria che si sta confrontando in queste ore con le altre Associazioni, invierà una lettera al Governo e a tutti i Parlamentari italiani affinché nell’iter di conversione in Legge del DL 34/2020 (Il DL sarà trasmesso nei prossimi giorni ai due rami del Parlamento per l’analisi, la discussione di eventuali emendamenti e dovrà essere convertito in Legge entro il 18 luglio 2020) siano apportate queste modifiche:

  1. aumento al 70% dell’aliquota di detrazione prevista per i singoli interventi di sostituzione di infissi o schermature solari in luogo dell’attuale 50%.
  2. abbassamento a 5 annualità del recupero del credito in luogo delle 10 previste anche per i singoli interventi, equiparandoli a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione complessiva inseriti nel superecobonus del 110%. Tempistica valida sia in caso di recupero diretto da parte del committente dell’intervento, sia da parte di soggetti terzi in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

Quindi, se proprietari di casa o architetti vi dovessero chiamare per chiedere maggiori informazioni, suggeriamo di attendere prima di dare alcuna risposta (sia positiva che negativa): prendete ovviamente il contatto di questi interlocutori per poterli contattare successivamente quando le prescrizioni saranno più chiare e definitive.

Vi terremo informati non appena ci saranno aggiornamenti in merito.